Sez. L, Sentenza n. 647 del 18/02/1975 (Rv. 373977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE AZIENDALE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FACOLTA DEL LAVORATORE - ESERCIZIO - MODALITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE AZIENDALE - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - FACOLTA DEL LAVORATORE - ESERCIZIO - MODALITA.*
Il prestatore d'opera licenziato, ove voglia avvalersi della facolta di promuovere il tentativo di conciliazione di cui all'art 7 della legge 15 luglio 1966 n 604, puo sia limitarsi ad esperire tale tentativo, salvo, ove questo fallisca, ad impugnare il licenziamento con atto separato ed avvalendosi della sospensione del termine di impugnazione prevista, per questa ipotesi, dal quarto comma della citata norma, sia impugnare, mediante atto scritto portato a conoscenza del datore di lavoro entro venti giorni dal licenziamento, la legittimita di questo provvedimento e, con lo stesso atto, richiedere l'intervento dell'ufficio del lavoro per l'esperimento del tentativo di conciliazione. (nella specie, il giudice del merito aveva ritenuto che costituisse valido Esercizio del diritto d'impugnazione del licenziamento, nel termine prescritto dall'art 6 della citata legge, la lettera inviata all'ufficio del lavoro e, 'per conoscenzà al datore di lavoro, con la quale il dipendente, tramite la propria organizzazione sindacale, aveva manifestato, per la prima volta, la sua 'opposizioné al licenziamento e richiesto che venisse esperito il tentativo di conciliazione. La SC ha confermato questa pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)