Sez. 1, Sentenza n. 10271 del 20/04/2026 (Rv. 678492-02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Valutazione della Corte di appello - Fondamento. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di concordato preventivo, la conferma della sentenza di omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, CCII postula la valutazione in concreto della prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori e comporta il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.
CCII [ rnc : art = 0051 00, gen = LS, sp = CCII], CCII [ rnc : art = 0053 00, com = 0005, gen = LS, sp = CCII]
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)