Sez. U, Sentenza n. 4220 del 19/07/1982 (Rv. 422204 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PROMOSSA NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE PRIVATO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - CONTESTAZIONI DA PARTE DEL CONVENUTO SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI AVVIAMENTO AL LAVORO, OVVERO IMPUGNAZIONE DI ESSO INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - CONTROVERSIA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO PROMOSSA NEI CONFRONTI DI UN IMPRENDITORE PRIVATO - DOMANDA DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE EX LEGGE N. 482 DEL 1968 - CONTESTAZIONI DA PARTE DEL CONVENUTO SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI AVVIAMENTO AL LAVORO, OVVERO IMPUGNAZIONE DI ESSO INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nella controversia davanti al giudice ordinario, promossa nei confronti di imprenditore privato, per l'adempimento dell'Obbligo di assunzione, da parte di chi sia avviato al collocamento obbligatorio in forza di provvedimento del competente ufficio provinciale del lavoro ed ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, l'insorgenza di contestazioni sulla legittimità di tale provvedimento, od anche l'impugnazione del medesimo davanti al giudice amministrativo, non comportano questioni sulla giurisdizione del giudice adito, in quanto attengono esclusivamente alla sussistenza o meno dei presupposti del diritto fatto valere nei confronti del convenuto, e, quindi, al fondamento nel merito della domanda. (V 2808/81, mass n 413492).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)