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Sez. U, Sentenza n. 3456 del 08/06/1985 (Rv. 441109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI IMPRENDITORE PRIVATO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTESTAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO O IMPUGNAZIONI DEL MEDESIMO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - CONTROVERSIA PROMOSSA NEI CONFRONTI DI IMPRENDITORE PRIVATO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ASSUNZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTESTAZIONI SULLA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO O IMPUGNAZIONI DEL MEDESIMO DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - IRRILEVANZA.*

Nella controversia davanti al giudice ordinario, promossa nei confronti di imprenditore privato, per l'adempimento dell'Obbligo di assunzione, da parte di chi sia avviato al collocamento obbligatorio in forza di provvedimento del competente ufficio provinciale del lavoro ed ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, l'insorgenza di contestazioni sulla legittimità di tale provvedimento, od anche l'impugnazione del medesimo davanti al giudice amministrativo, non comportano questioni sulla giurisdizione del giudice adito, in quanto attengono esclusivamente alla sussistenza o meno dei presupposti del diritto fatto valere nei confronti del convenuto, e, quindi, al fondamento nel merito della domanda. (Conf 4220/82, mass n 422204).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)