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Sez. 2, Sentenza n. 1255 del 07/02/1987 (Rv. 450768 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - DEDUCIBILITÀ IN SEDE CONTENZIOSA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450768-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - DEDUCIBILITÀ IN SEDE CONTENZIOSA - LIMITI.*

In materia di giurisdizione volontaria il provvedimento camerale (nella specie, di autorizzazione al curatore di una eredità beneficiata a venderne un immobile), è soggetto a norma dell'art. 739, richiamato dall'art. 742 bis cod. proc. civ., soltanto allo specifico mezzo d'impugnazione del reclamo per far valere davanti al giudice di secondo grado i vizi da cui si ritiene affetto il provvedimento camerale, senza che le parti stesse possano dedurre quei vizi in Sede contenziosa, a mano che non abbiano ricevuto pregiudizio dalla già avvenuta esecuzione del provvedimento camerale. In tal caso il soggetto danneggiato può denunziare in Sede contenziosa ordinaria il negozio o il comportamento in cui quella esecuzione si sostanzia e, a tali fini, di porre solo incidentalmente in discussione la legittimità di detto provvedimento, negandone la capacità di legittimare il negozio o il comportamento denunziati. (V 1247/73, mass n 363818; (V 3546/72, mass n 360054; (V 1508/70, mass n 347348; (V 2209/66, mass n 324312).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)