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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24717 del 17/08/2023 (Rv. 668816 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA | Operazione complessa di posa in opera e fornitura di beni - Nozione di cessione di beni e prestazione di servizi ai sensi della Sesta direttiva (77/388/CEE) e della Direttiva IVA rifusa (2006/112/CE) - Valutazione globale secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza unionale.
Stato
decisa il 2023-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668816-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI IVA

In tema di IVA, al fine di determinare se un'unica prestazione complessa, come quella di fornitura e posa in opera di beni, debba essere qualificata come "cessione di beni" o come "prestazione di servizi", ai sensi della Sesta direttiva (77/388/CEE) e della Direttiva IVA rifusa (2006/112/CE), occorre, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, esaminare la prevalenza dell'una (la fornitura di beni) rispetto all'altra (la posa in opera), nel contesto di una valutazione globale, da effettuarsi in concreto, prendendo in considerazione tutte le circostanze in cui si svolge l'operazione, così da individuare gli elementi predominanti.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 9 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)