Sez. 5 - , Ordinanza n. 17710 del 22/06/2021 (Rv. 661778 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Contratto di cessione di un bene con causa finanziaria - Qualificazione come “sale and lease back” o “sale and sale back” – Irrilevanza - Imponibilità - Esclusione - Motivi – Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di Iva, il negozio di cessione di un bene rispondente a causa di finanziamento, indipendentemente dalla sua qualificazione come "sale and lease back" o come "sale and sale back", non costituisce operazione imponibile e non dà luogo pertanto al diritto alla detrazione, in quanto, essendo volto all'aumento delle liquidità del venditore senza che questi perda il possesso del bene, non risponde alla nozione di cessione ai fini IVA secondo la giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia, 27 marzo 2019, causa C-201/18, Mydibel SA c. Gov. Belgio); allo stesso modo, non rileva neppure la sua qualificazione come prestazione di servizi, operando quest'ultima in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633 del 1972.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 lett. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)