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Sez. 2, Sentenza n. 279 del 18/02/1960 (Rv. 882314 - 01)

LAVORO (RAPPORTO) - INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO - SPETTANZA - CONTROVERSIE - ONERE DELLA PROVA. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - CONTRATTO CORPORATIVO - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" AD OPERA DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO - INAMMISSIBILITÀ. LAVORO (RAPPORTO) - CONTRATTO INDIVIDUALE DIFFORME DAL COLLETTIVO - TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE AL LAVORATORE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.
Stato
decisa il 1960-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882314-01

LAVORO (RAPPORTO) - INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO - SPETTANZA - CONTROVERSIE - ONERE DELLA PROVA. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - CONTRATTO CORPORATIVO - MODIFICAZIONE "IN PEIUS" AD OPERA DI CONTRATTO POSTCORPORATIVO - INAMMISSIBILITÀ. LAVORO (RAPPORTO) - CONTRATTO INDIVIDUALE DIFFORME DAL COLLETTIVO - TRATTAMENTO PIÙ FAVOREVOLE AL LAVORATORE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.

L'indennità per mancato preavviso di licenziamento costituisce una Forma di risarcimento di danni per colpa contrattuale; da ciò consegue che, quando sussista il rapporto di lavoro dal quale è sorto l'Obbligo di dare il preavviso all'atto della cessazione dello stesso rapporto, il datore di lavoro è tenuto a provare il fatto che ha prodotto la Estinzione della sua obbligazione, ossia il preavviso, circostanza questa che sola può esonerare dal pagamento dell'indennità sostitutiva. I contratti collettivi postcorporativi hanno efficacia solo fra i contraenti, cioè fra gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Il contratto collettivo di diritto privato può modificare i contratti collettivi corporativi nei limiti previsti e indicati dall'art. 2077 cod.civ. e non può, quindi, modificare, in senso meno favorevole ai lavoratori, le Disposizioni in questi ultimi contratti contenute. Detto articolo non fa distinzione fra norme imperative e norme non imperative, riferendosi, invece, a qualunque disposizione del contratto individuale e ispirandosi al criterio della conservazione delle Disposizioni più favorevoli al prestatore di lavoro; da detto principio deriva che non devono essere poste a raffronto le singole clausole fra loro ma i trattamenti complessivi derivanti dalle due discipline in contrasto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)