Sez. L, Sentenza n. 854 del 06/02/1980 (Rv. 404294 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDENNITA DI MALATTIA PER LA GENTE DI MARE - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - PREVIDENZA MARINARA - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - INDENNITA DI MALATTIA PER LA GENTE DI MARE - CALCOLO - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO - ESCLUSIONE.*
Nell'ordinamento previdenziale vigente, non esistendo al riguardo una normativa generale, la Determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e della retribuzione da assumersi a base delle prestazioni previdenziali corrispondenti, deve essere compiuta sulla base della normativa vigente per i singoli istituti e cosi, per il calcolo dell'indennita di malattia per la gente di mare occorre fare riferimento all'art 10 del RD 23 settembre 1937 n 1918, convertito in legge 24 aprile 1938 n 831, il quale dispone che tale indennita sia ragguagliata al salario dell'assistito in ragione, per ogni giorno di malattia, di un trentesimo del settantacinque per cento della retribuzione mensile effettivamente goduta alla data dello sbarco. Pertanto, nel calcolo di tale indennita non si puo tener conto dell'indennita sostitutiva del preavviso che non ha natura retributiva, ma e dovuta, come 'prezzò del recesso immediato, a titolo di risarcimento per l'inadempimento dell'Obbligo di preavviso. (V 3190/75, mass n 377301; (V 4077/74, mass n 372691; (V 1802/69, mass n 340877; (V 279/60, mass n 882314).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Regio Decr. Legge 23/09/1937 num. 1918 art. 10, Legge 24/04/1938 num. 831
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)