Sez. 1, Sentenza n. 857 del 19/04/1961 (Rv. 880994 - 01)
REGISTRO - APPALTO - IUS VARIANDI DEL COMMITTENTE - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - CRITERIO - LEGGE VIGENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.
REGISTRO - APPALTO - IUS VARIANDI DEL COMMITTENTE - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - CRITERIO - LEGGE VIGENTE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.
I contratti di appalto, nei quali è inserita la clausola che conferisce lo ius variandi al committente entro il limite del quinto del corrispettivo previsto devono considerarsi stipulati a prezzo presunto secondo la legge di registro; ciò perché la possibilità dell'aumento o della diminuzione della quantità dei lavori previsti nel progetto, da calcolarsi alle stesse condizioni del contratto, importa necessariamente un'incertezza attuale del corrispettivo fissato, il quale potrà essere determinato solo alla fine del rapporto ed in relazione al costo delle maggiori opere o mediante la detrazione dell'importo dipendente dalla diminuzione di esse; conseguentemente la differenza del tributo da corrispondersi per il maggior costo dell'opera, la quale, secondo la espressione dell'art. 32 della legge sul registro, ha natura complementare e costituisce percio integrazione di quella già pagata, non può essere calcolata se non in base alla legge vigente al momento della liquidazione provvisoria effettuata all'atto della registrazione del contratto; come l'eventuale restituzione del tributo percepito in più, in dipendenza di una diminuzione delle opere non potrebbe esse re calcolata se non in relazione a quanto si è pagato in virtù della legge allora vigente senza che abbia incidenza, in entrambi i casi, una legge sopravvenuta che modifichi la tariffa.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)