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Sez. 1, Sentenza n. 3623 del 21/07/1978 (Rv. 393133 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - APPALTO STIPULATO DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - MODIFICHE DELLA QUALITA E QUANTITA DEI LAVORI APPALTATI - DIRITTO POTESTATIVO DELLA COMMITTENTE - CONDIZIONI - CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE E L'APPALTATORE CONTENENTE VARIANTI ALLE OPERE IN PRECEDENZA APPALTATE - TRATTAMENTO FISCALE - ASSOGGETTAMENTO A QUELLO DEL CONTRATTO - NUOVE NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393133-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI - APPALTO STIPULATO DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - MODIFICHE DELLA QUALITA E QUANTITA DEI LAVORI APPALTATI - DIRITTO POTESTATIVO DELLA COMMITTENTE - CONDIZIONI - CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE E L'APPALTATORE CONTENENTE VARIANTI ALLE OPERE IN PRECEDENZA APPALTATE - TRATTAMENTO FISCALE - ASSOGGETTAMENTO A QUELLO DEL CONTRATTO - NUOVE NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - INAPPLICABILITA.*

Nell'appalto di opere pubbliche stipulato dalle amministrazioni dello stato, gli artt 344 della legge 20 marzo 1865 n 2248 all F, 13 e 14 del DPR 16 luglio 1962 n 1063 conferiscono alla committente il diritto potestativo, fino alla ultimazione dei lavori, di imporre modifiche della qualita e quantita dei lavori appaltati, non soltanto per circostanze sopravvenute, ovvero non previste e non prevedibili al momento della stipulazione, ma anche per ragioni di mera opportunita, demandate al suo insindacabile apprezzamento, sempreche tali variazioni non comportino aumenti superiori al quinto dell'originario corrispettivo, rispettino la natura essenziale delle opere, e non introducano altre opere autonome ed indipendenti. Pertanto, la convenzione fra l'amministrazione committente e l'appaltatore, che introduca varianti alle opere in precedenza appaltate, nel rispetto dei limiti indicati, si inserisce nell'ambito dell'originario contratto di appalto, configurando attuazione di quel diritto della committente, e va conseguentemente assoggettata al medesimo trattamento fiscale del contratto, anche ai fini dell'imposta di registro (nella specie, art 32 del RD 30 dicembre 1923 n 3269), restando inapplicabili le nuove norme nel frattempo sopravvenute (nella specie, legge primo marzo 1968 n 244 sulla riduzione dell'aliquota dal 2% all'1%). (V 857/61, mass n 880994).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 32 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14, Legge 01/03/1968 num. 244

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)