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Sez. F, Sentenza n. 35570 del 23/07/2004 Ud. (dep. 27/08/2004) Rv. 229543 - 01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Prove a contenuto dichiarativo - Dichiarazioni predibattimentali rese senza l'osservanza delle forme di cui al novellato art. 64 cod. proc. pen. - Obbligo di rinnovazione da parte del P.M. - Sussistenza in caso di avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229543-01

PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

La disciplina transitoria dettata dall'art.26 della legge 1 marzo 2001 n. 63, nella parte in cui impone al P.M. l'obbligo di rinnovazione degli atti assunti senza l'osservanza delle formalità previste dal novellato art. 64 cod. proc. pen., è espressamente riferita al caso che, alla data di entrata in vigore della citata legge, il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari; essa, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui sia già stato emesso, ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., l'avviso dell'avvenuta conclusione di dette indagini e debba darsi luogo alla fissazione del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)