Sez. 4, Sentenza n. 37245 del 19/06/2002 Ud. (dep. 07/11/2002) Rv. 222928 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Dichiarazioni dei coimputati rese nel giudizio di primo grado - Formazione e acquisizione della prova secondo la disciplina all'epoca vigente - Giudizio di appello - Sopravvenienza della nuova disciplina dettata in attuazione del c.d. "giusto processo" - Applicazione del nuovo regime ai sensi dell'art. 26, comma 1 legge n. 63/2001- Esclusione - Utilizzazione delle precedenti dichiarazioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
L'art. 6 della legge 1 marzo 2001, n. 63 ha introdotto l'art. 197 bis cod. proc. pen. che prevede la possibilità di assumere le dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso con le formalità previste per i testimoni. Tale disciplina, tuttavia, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge n. 63/2001, che prevede la rinnovazione da parte del pubblico ministero, dell'"esame" dei soggetti indicati nell'art. 197 bis solo nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, non si applica alle dichiarazioni di tali soggetti già assunte nel corso del giudizio di primo grado, secondo le modalità previste dalla normativa all'epoca vigente, in forza del principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)