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Sez. 3, Sentenza n. 360 del 10/02/1972 (Rv. 356245 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356245-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Accertare l'esistenza dei requisiti indicati dall'art 2943 cod civ e conseguentemente stabilire se determinati Atti siano o meno idonei ad esprimere la volonta del creditore diretta ad ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e, quindi, ad interromperne la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito ed insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da adeguata e logica motivazione. (Conf 1357'70, mass n 347086; 1976'69, mass n 341169).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)