Sez. 1, Sentenza n. 1976 del 06/06/1969 (Rv. 341169 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - IDONEITA DEGLI ATTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - COSTITUZIONE IN MORA - IDONEITA DEGLI ATTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Costituisce apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito, stabilire se determinati Atti siano o meno idonei ad esprimere la volonta del creditore diretta ad ottenere il soddisfacimento del proprio diritto e, quindi, ad interrompere la prescrizione. (V. 3235-68, massima n.336184).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)