Sez. L, Sentenza n. 1689 del 23/03/1979 (Rv. 398036 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - RIDUCIBILITA O ELIMINABILITA DELL'INFERMITA PER MEZZO DI CURE O CON L'USO DI PROTESI - PERMANENZA - COMPATIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - RIDUCIBILITA O ELIMINABILITA DELL'INFERMITA PER MEZZO DI CURE O CON L'USO DI PROTESI - PERMANENZA - COMPATIBILITA.*
Ai fini della pensione d'invalidita, la permanenza e, quindi, la giuridica Rilevanza dello stato invalidante non viene meno per la possibilita di una sua riduzione o eliminazione per mezzo di cure medico-chirurgiche o della applicazione di apparecchi di protesi, in quanto tali possibilita possono avere influenza ai sensi degli artt 81 e 82 RDL 4 ottobre 1935 n 1827, soltanto ai fini della sospensione della liquidazione o del pagamento della pensione di invalidita, qualora l'istituto assicuratore offra le relative prestazioni curative o protesiche e l'assicurato vi opponga il suo rifiuto. (Conf 5125/77, mass n 388741).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)