Sez. L, Sentenza n. 5125 del 24/11/1977 (Rv. 388741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - RIDUCIBILITA O ELIMINABILITA DELL'INFERMITA PER MEZZO DI CURE O PER L'USO DI PROTESI - PERMANENZA - COMPATIBILITA - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - RIDUCIBILITA O ELIMINABILITA DELL'INFERMITA PER MEZZO DI CURE O PER L'USO DI PROTESI - PERMANENZA - COMPATIBILITA - LIMITI.*
Ai fini della pensione di cui all'art 10 RDL n 636 del 1939, la permanenza dello stato d'invalidita non viene meno per la eventualita di una sua riduzione o eliminazione per mezzo di cure medico chirurgiche o per l'uso di apparecchi di protesi, in quanto questa eventualita puo avere influenza, ai sensi degli artt 81 e 82 RDL n 1827 del 1935, soltanto ai fini della sospensione della liquidazione o del pagamento della pensione, qualora l'istituto assicuratore offra quanto e necessario alla riduzione o eliminazione dell'infermita e l'assicurato opponga un rifiuto. Questo principio non trova tuttavia applicazione - e percio non puo ravvisarsi l'invalidita pensionabile - nel caso in cui le infermita possono essere ridotte con facile e usuali cure mediche (quali diete innocue e facilmente praticabili) o l'esclusione di affaticamenti eccessivi, o l'applicazione di semplici protesi, usabili anche durante l'attivita lavorativa. (V 435/76, mass n 379084; (V 57/73, mass n 361812).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 81, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 82, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)