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Sez. 2, Sentenza n. 189 del 23/01/1969 (Rv. 338114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - EFFETTIVITA DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - EFFETTIVITA DEL LICENZIAMENTO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Le indagini sulla sussistenza della giusta causa, la effettivita del licenziamento reale e non fittizio, nonche la novazione del rapporto, involgendo apprezzamenti di fatto, sono demandati al giudice di merito e si sottraggono al Sindacato di legittimita, se correttamente ed adeguatamente motivate. (V 2916-67, massima n 330570 2744-66, massima n 325232 2076-66 massima n 324045).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)