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Sez. 2, Sentenza n. 2076 del 26/07/1966 (Rv. 324045 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA GRAVITA DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL PRESTATORE D'OPERA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324045-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA LA GRAVITA DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL PRESTATORE D'OPERA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il giudizio circa la gravita delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento in tronco si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in Sede di legittimita. (Conf 2033/65; 1418/65; 1346/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)