Sez. 2, Sentenza n. 3139 del 21/11/1973 (Rv. 366929 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - FACOLTA DEL CONDOMINO - CONDIZIONI - MANCANZA DELL'AMMINISTRATORE - NECESSITA - MERO IMPEDIMENTO - DELIBERAZIONI ANNULLABILI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - FACOLTA DEL CONDOMINO - CONDIZIONI - MANCANZA DELL'AMMINISTRATORE - NECESSITA - MERO IMPEDIMENTO - DELIBERAZIONI ANNULLABILI.*
Ciascun condomino puo prendere l'iniziativa di convocare l'assemblea soltanto nel caso di Mancanza e non anche in quello di impedimento dell'amministratore. La deliberazione dell'assemblea, convocata su iniziativa di un condomino nel caso di impedimento dell'amministratore, e annullabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1109, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)