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Sez. 2, Sentenza n. 2346 del 12/06/1975 (Rv. 376198 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PREVIA INFORMAZIONE DEI CONDOMINI - OMISSIONE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - MERE IRREGOLARITA - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376198-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PREVIA INFORMAZIONE DEI CONDOMINI - OMISSIONE - NULLITA DELLA DELIBERAZIONE - MERE IRREGOLARITA - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - DELIBERAZIONI ANNULLABILI - CONFIGURABILITA.*

La sanzione della nullita della deliberazione assembleare presidia l'esigenza che tutti i condomini siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea. Assicurata questa esigenza, le lacune e le irregolarita del procedimento di convocazione e di informazione -, in particolare, le irregolarita attinenti alla osservanza dei termini e all'iniziativa della convocazione, - non possono che dar luogo a deliberazioni contrarie alla legge, soggette, come tali, all'impugnazione per annullamento da proporsi entro il termine di legge. (V 237/74, mass n 367850; 3139/73, mass n 366929; (V 2368/70, mass n 348584; 2155/66, mass n 324210).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)