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Sez. L, Sentenza n. 11950 del 09/11/1991 (Rv. 474561 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Periodo di astensione obbligatoria successivo al sessantesimo giorno di permanenza nello stato di aspettativa sindacale non retribuita - Diritto all'indennità di maternità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474561-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità

La lavoratrice gestante che raggiunge il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro oltre il sessantesimo giorno di permanenza nello stato di aspettativa sindacale non retribuita non ha diritto, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971, all' indennità di maternità, non rientrando questa fra le indennità garantite dall'art. 31, quarto comma, della legge n. 300 del 1970 ai lavoratori colpiti da malattia durante il periodo di aspettativa sindacale, data la non equiparabilità o assimilabilità dello stato di maternità a quello di malattia, in quanto eventi diversi e soggetti, secondo la distinta previsione costituzionale (artt. 37 e 38 Cost.), a specifiche normative fra le quali non è configurabile rapporto di specialità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Costituzione art. 38, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)