Sez. L, Sentenza n. 5040 del 09/05/1995 (Rv. 492172 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici in stato di gravidanza ed in aspettativa politica o sindacale non retribuita all'inizio dell'astensione obbligatoria - Diritto alle prestazioni previdenziali - Sussistenza - All'indennità giornaliera di maternità - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
La lavoratrice in stato di gravidanza, che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro si trovi, - anche da più di sessanta giorni, - in aspettativa politica o sindacale non retribuita, ha diritto a norma dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle prestazioni previdenziali comprendenti non solo quelle sanitarie, ma anche quelle economiche, quale l'indennità giornaliera di maternità.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)