Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 22/03/1994 (Rv. 485858 - 01)
Impresa - Segni di individuazione e di distinzione - Ditta - Trasferimento | Trasferimento di un ramo dell'azienda - Trasferimento collegato della ditta - Ammissibilità - Condizione.
Impresa - Segni di individuazione e di distinzione - Ditta - Trasferimento
Il trasferimento della ditta, necessariamente collegato a quello dell'azienda, ai sensi dell'art. 2565, secondo comma, cod. civ., può aver luogo anche quando sia trasferita non l'intera organizzazione aziendale, ma solo un ramo di essa suscettibile di costituire un'organica unità, riproducente, sia pure su scala ridotta, le caratteristiche fondamentali dell'azienda originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563, Cod. Civ. art. 2565
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)