Sez. 1, Sentenza n. 607 del 17/03/1964 (Rv. 300805 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA - TRASFERIMENTO DELLA DITTA - ESPRESSA PATTUIZIONE - NECESSITA - MANCANZA - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'ALIENANTE - TUTELA GIUDIZIARIA.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - DITTA - TRASFERIMENTO - ALIENAZIONE DELL'AZIENDA - TRASFERIMENTO DELLA DITTA - ESPRESSA PATTUIZIONE - NECESSITA - MANCANZA - DIRITTO ESCLUSIVO DELL'ALIENANTE - TUTELA GIUDIZIARIA.*
La ditta segue l'azienda nei suoi trasferimenti, soltanto quando cio sia stato pattuito tra il precedente e il nuovo titolare dell'azienda. Pertanto, se non esiste tale patto espresso, l'antica ditta puo essere adoperata soltanto dall'alienante, il quale puo tutelare il diritto all'uso esclusivo di esso, che gli deriva dalla disposizione di cui al primo comma dell'art. 2563 cod. civ., nei confronti dell'acquirente o di chiunque faccia uso della stessa ditta o di una ditta simile mediante l'Azione diretta ad ottenere la condanna a smettere tale uso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)