Sez. 2, Sentenza n. 43913 del 23/09/2003 Ud. (dep. 17/11/2003) Rv. 227333 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Restituzione degli atti con richiesta di ulteriori indagini - Reiterazione della richiesta - Fissazione di una nuova udienza camerale - Necessità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Qualora il pubblico ministero ritenga, dopo lo svolgimento dell' ulteriore attività di indagine disposta dal G.I.P. che non ha accolto la richiesta di archiviazione a seguito di opposizione della persona offesa, di reiterare la sua istanza, deve essere consentito alla parte che ha proposto l'opposizione di esercitare il suo diritto di difesa anche in ordine ai risultati del supplemento di indagine, sicché il G.I.P., prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare una nuova udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)