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Sez. 6, Sentenza n. 2174 del 17/06/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211791 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI | Disposte dal Gip a seguito dell'opposizione della persona offesa - Ulteriore richiesta di archiviazione da parte del Pm e ulteriore opposizione da parte della persona offesa a seguito delle nuove indagini - Pronuncia di archiviazione "de plano" da parte del Gip per ritenuta inammissibilità dell'opposizione - Illegittimità - Fissazione di nuova udienza camerale - Necessità.
Stato
decisa il 1998-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211791-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - NECESSITÀ DI ULTERIORI INDAGINI

Qualora, a seguito della opposizione della persona offesa dal reato, il Gip, fissata l'udienza camerale, abbia disposto un'indagine suppletiva, non può, dopo l'espletamento di tale indagine e in esito a nuova richiesta di archiviazione da parte del Pm e a nuova opposizione della persona offesa, dichiarare inammissibile quest'ultima opposizione con provvedimento pronunciato "de plano", ma deve fissare nuova udienza camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)