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Sez. L, Sentenza n. 43 del 08/01/1987 (Rv. 449850 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICO CONVENZIONATO - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONE - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE CONCERNENTE ANCHE IL RELATIVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE - CADUCAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449850-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - MEDICO CHIRURGO - IN GENERE - MEDICO CONVENZIONATO - COMPENSI DOVUTI DAGLI ENTI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONE - SISTEMA DEL BLOCCO DELLE TARIFFE CONCERNENTE ANCHE IL RELATIVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE - CADUCAZIONE EX LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il sistema del blocco delle tariffe (concernente anche il relativo meccanismo d'indicizzazione) per la liquidazione dei compensi dovuti dagli enti mutualistici ai medici convenzionati (art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264, convertito con legge 17 agosto 1974 n. 386) non è stato automaticamente caducato dall'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349, che, stabilendo (art. 11) l'abrogazione della previgente normativa al riguardo, vi provvede solo subordinatamente al sopravvenire di nuove convenzioni tariffarie. Ciò trova conferma sia nell'art. 5 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33) sia nell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985 n. 8 (convertito in legge 27 marzo 1985 n. 103), che, interpretando autenticamente l'art. 11, primo comma, della legge n. 349 del 1977 e l'art. 8, sesto comma, del decreto-legge n. 264 del 1974, ha disposto che tali norme vanno intese nel senso che, fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate dalla citata legge n. 349 del 1977, ai medici convenzionati sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata prima dell'entrata in vigore del citato d.l. del 1974 n. 264, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. (V 3569/86, mass n 446494; (V 3512/83, mass n 428406; (V 3382/83, mass n 428282; (V 3162/83, mass n 428071).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 5 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 25/01/1985 num. 8 art. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1985 num. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)