Sez. L, Sentenza n. 8754 del 27/06/2000 (Rv. 538091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Personale assunto per corsi di insegnamento di breve durata ex art. 1 n. 51 d.P.R. n. 1525 del 1963 - Portata della previsione - Comprensività anche del personale non docente - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di contratti di lavoro a termine, l'art. 1 n. 51 d.P.R. n. 1525 del 1963, nel prevedere che è consentita l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro del personale assunto per corsi di insegnamento di breve durata, si riferisce non solo al personale docente, ma a tutto il personale assunto per i suddetti corsi, ed è pertanto applicabile anche ad un collaboratore tecnico, assistente di convitto, la cui attività sia strettamente collegata all'espletamento del singolo corso.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)