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Sez. L, Sentenza n. 6591 del 17/07/1997 (Rv. 506116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Attività di carattere stagionale - Personale (docente e non docente) assunto per corsi d'insegnamento di breve durata - Necessità del carattere di straordinarietà ed occasionalità dell'attività - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Alle attività di carattere stagionale considerate alla lett. a) dell'art. 1, comma secondo, legge 18 aprile 1962 n. 230 - fra le quali rientra, ai sensi dell'art. 1, n. 51, d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525, l'attività del personale (sia docente che non docente) assunto per corsi d'insegnamento di breve durata e solo per lo svolgimento di detti corsi - sono estranei i caratteri della straordinarietà ed occasionalità che contraddistinguono le attività indicate alla lett. c) dello stesso art. 1, anche se entrambe configurano ipotesi di legittima apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato; pertanto, perché sussista il requisito della brevità dei corsi per i quali il lavoratore è stato assunto, detta brevità deve essere valutata con riferimento non alla durata di un anno scolastico, ma alla durata (pluriennale) dei corsi scolastici finalizzati al conseguimento di un qualunque titolo.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, DPR 07/10/1963 num. 1525 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)