Sez. 1, Ordinanza n. 62 del 17/01/1972 Cc. (dep. 09/03/1972) Rv. 120441 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DEL GIUDICE - APPLICABILITA - MANCATA OSSERVANZA - NULLITA ASSOLUTA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITA DEL GIUDICE - APPLICABILITA - MANCATA OSSERVANZA - NULLITA ASSOLUTA.*
Anche nel procedimento per le misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose si applica-per la sua natura giurisdizionale-il principio dell'immutabilita del giudice. In forza di esso i provvedimenti decisori devono essere deliberati dallo stesso collegio dinanzi al quale si e svolta la discussione(art 472 cod proc pen), con la conseguenza che dalla mancata osservanza di tale principio inderogabile deriva la nullita assoluta della pronuncia giudiziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 472 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)