Sez. 1, Sentenza n. 920 del 01/04/1985 Cc. (dep. 03/05/1985) Rv. 168947 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - NORME A TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA - VIOLAZIONE - NULLITÀ - TRADUZIONE DEL DETENUTO - OMISSIONE - NULLITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NATURA GIURISDIZIONALE - NORME A TUTELA DEI DIRITTI DELLA DIFESA - VIOLAZIONE - NULLITÀ - TRADUZIONE DEL DETENUTO - OMISSIONE - NULLITÀ.*
Il procedimento di prevenzione ha carattere giurisdizionale e ad esso sono applicabili le garanzie previste per il giudizio di cognizione a tutela dei diritti di difesa, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato. La violazione delle relative norme è sanzionata dalla nullità di ordine generale. Ne deriva che l'interessato deve essere interrogato e, se sia detenuto, deve essere disposta la sua traduzione, la cui omissione comporta la nullità del procedimento camerale. (V mass n 165099; (V mass n 133194; (V mass n 124684; (Conf mass n 166133; (Conf mass n 165104; (Conf mass n 158728; (Conf mass n 120441, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)