Sez. U, Sentenza n. 2483 del 30/12/1965 (Rv. 314605 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
L'atto amministrativo e sufficientemente motivato per relationem mediante il richiamo di Atti istruttori o di pareri, da cui risultino le ragioni per le quali il provvedimento e stato adottato e delle quali l'interessato puo avere conoscenza anche successivamente alla comunicazione del provvedimento, attraverso la visione di quegli Atti o pareri presso l'amministrazione ovvero in giudizio, quando siano depositati. Perche sia assolto l'Obbligo della motivazione dell'atto finale e sufficiente che l'organo deliberante fornisca l'indicazione dell'organo consultivo e le conclusioni alle quali esso e pervenuto e manifesti, anche implicitamente, la volonta di farne propri i motivi e di recepirli nell'atto, senza che sia necessaria la loro riproduzione, dal momento che e facilmente individuabile, si da farne oggetto di esame, l'atto consultivo che li contiene.*
Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)