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Sez. 1, Sentenza n. 863 del 12/02/1981 (Rv. 411356 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - SANZIONE PECUNIARIA - DECRETO MINISTERIALE DI IRROGAZIONE - LEGITTIMITA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411356-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - INFRAZIONI VALUTARIE - SANZIONE PECUNIARIA - DECRETO MINISTERIALE DI IRROGAZIONE - LEGITTIMITA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - PER RELATIONEM - AMMISSIBILITA.*

In tema di infrazioni valutarie, ed al fine della legittimita del decreto ministeriale irrogativo della sanzione pecuniaria, l'Obbligo della motivazione puo essere soddisfatto per relationem, con il richiamo ad un precedente atto istruttorio od al parere di un organo consultivo (come quello della commissione prevista dall'art 6 del RDL 12 maggio 1938 n 794), contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento stesso e del quale il destinatario della sanzione possa prendere visione, anche dopo la comunicazione del provvedimento, presso l'amministrazione od a seguito della produzione in giudizio. (V 5280/77, mass n 388941; (V 3097/73, mass n 366858; (V 1171/72, mass n 357628; (V 2483/65, mass n 314605; (Conf 3366/80, mass n 407160).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 12/05/1938 num. 794 art. 6, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)