diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21659 del 19/10/2011 (Rv. 619699 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Transazione fiscale ex art. 182-ter legge fall. - Voto condizionato del fisco espresso nell'adunanza dei creditori - Voto favorevole successivo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619699-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di omologazione del concordato preventivo, proposto con transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter legge fall., il fisco, che esprima, nell'adunanza dei creditori, un voto contrario (o, come nella specie, irritualmente espresso come condizionato e dunque ritenuto viziato dal tribunale) alla proposta di concordato, ben può in data successiva, ma anteriore al giudizio di omologazione, manifestare la propria adesione alla transazione fiscale stessa; ne consegue che l'omologazione del concordato, in assenza di opposizioni e alla luce del parere favorevole del commissario giudiziale, è subordinata solo alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione. (Principio espresso dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui la maggioranza di capitale dei creditori, pur detraendo l'originario voto del fisco, già risultava in sede di adunanza e in cui l'adesione alla transazione fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria era sopraggiunta, sia pure successivamente all'adunanza dei creditori).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 178, Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 182 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)