Sez. 1, Sentenza n. 22931 del 04/11/2011 (Rv. 620056 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA | Trattamento del credito IVA - Dilazione di pagamento - Possibilità - Ulteriore riduzione - Inammissibilità - Applicazione ad ogni tipo di concordato - Fondamento - Previsione dell'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008 - Applicabilità anche alle procedure anteriori - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DOMANDA
In tema di omologazione del concordato preventivo, con transazione fiscale, secondo l'istituto di cui all'art. 182-ter legge fall., anche per le procedure cui non sia applicabile "ratione temporis" l'art. 32 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2), che ha modificato il primo comma dell'art. 182-ter legge fall., prevedendo che la proposta, quanto all'IVA, può configurare solo la dilazione del pagamento, sussiste l'intangibilità del predetto debito d'imposta, in quanto la disposizione, che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell'IVA, ha natura eccezionale e attribuisce al credito un trattamento peculiare ed inderogabile; ne consegue che la sua portata sostanziale si applica ad ogni forma di concordato, ancorché proposto senza ricorrere all'istituto della transazione fiscale, attenendo allo statuto concorsuale del credito IVA.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 ter, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 32 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)