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Sez. 1, Sentenza n. 679 del 07/11/1989 Ud. (dep. 18/01/1990) Rv. 183099 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DANNO SUBITO DAL SOGGETTO PASSIVO O DA ALTRI - DEVE TRATTARSI DI DANNO PATRIMONIALE - RINUNCIA AD UN DIRITTO - PUÒ CONCRETARE UN DANNO PATRIMONIALE - CONDIZIONI - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183099-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DANNO SUBITO DAL SOGGETTO PASSIVO O DA ALTRI - DEVE TRATTARSI DI DANNO PATRIMONIALE - RINUNCIA AD UN DIRITTO - PUÒ CONCRETARE UN DANNO PATRIMONIALE - CONDIZIONI - INDICAZIONE.*

Il danno non patrimoniale non lede l'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del delitto di estorsione; infatti, trattandosi di un delitto contro il patrimonio, il danno che il soggetto passivo della violenza o altri deve subire in seguito all'imposizione deve essere un danno patrimoniale (la Cassazione ha pure evidenziato che anche la rinuncia ad un diritto può essere patrimonialmente dannosa purché essa importi obbligazioni patrimoniali dannose). (V mass n 177559 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)