Sez. 3, Sentenza n. 15700 del 02/07/2010 (Rv. 614014 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Effetti - Successione automatica nel contratto di locazione - Configurabilità - Esclusione - Accordo tra cedente e cessionario - Necessità - Consenso del locatore alla cessione del contratto di locazione - Necessità - Esclusione - Facoltà del locatore di proporre opposizione - Sussistenza - Termini.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, secondo la disciplina dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la cessione o l'affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non producono l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, in quanto la successione é soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 cod. civ., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)