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Sez. 3, Sentenza n. 5137 del 03/04/2003 (Rv. 561765 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Successione automatica nel contratto di locazione - Configurabilità - Esclusione - Accordo tra cedente e cessionario - Necessità - Consenso del locatore alla cessione del contratto di locazione - Necessità - Esclusione - Facoltà del locatore di proporre opposizione - Sussistenza - Termini.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561765-01

AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE

Nella disciplina di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone, in caso di cessione o di affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art. 1594 cod. civ., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)