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Sez. 3, Sentenza n. 3419 del 13/12/1965 Ud. (dep. 25/02/1966) Rv. 100645 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - CASI NEI QUALI E CONSENTITA - DEGRADAZIONE DI REATO NON SUSCETTIBILE DI OBLAZIONE IN ALTRO CHE LA CONSENTA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RIMETTERE L'IMPUTATO IN TERMINI PER L'EVENTUALE OBLAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1965-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100645-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - CASI NEI QUALI E CONSENTITA - DEGRADAZIONE DI REATO NON SUSCETTIBILE DI OBLAZIONE IN ALTRO CHE LA CONSENTA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI RIMETTERE L'IMPUTATO IN TERMINI PER L'EVENTUALE OBLAZIONE - INSUSSISTENZA.*

La facolta dell'imputato di definire il giudizio con oblazione, processuale o extraprocessuale, riguarda le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, e deve essere esercitata, con il pagamento della somma dovuta, prima dell'apertura del dibattimento. Non sussiste, quindi, tale facolta nell'ipotesi in cui l'infrazione contestata non consente l'oblazione anche se il giudice, in applicazione dell'art 477 cod proc pen, dia al fatto una qualificazione giuridica diversa e meno grave di quella oggetto del decreto di citazione, degradando l'imputazione a contravvenzione per la quale sia ammessa l'oblazione. La modifica avviene, infatti, soltanto con la sentenza, e in tale momento la facolta predetta non e piu legalmente esercitabile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)