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Sez. 3, Sentenza n. 1560 del 07/07/1977 Ud. (dep. 10/02/1978) Rv. 137899 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONTESTAZIONE DI REATO NON OBLAZIONABILE E CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE PER LA QUALE E AMMESSA L'OBLAZIONE - DIRITTO ALLA RIAMMISSIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1977-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137899-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONTESTAZIONE DI REATO NON OBLAZIONABILE E CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE PER LA QUALE E AMMESSA L'OBLAZIONE - DIRITTO ALLA RIAMMISSIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE EDILIZIA.*

Quando il pretore, dando una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato, ritenga in sentenza un reato diverso per il quale, a differenza di quello imputato, e ammessa l'oblazione, il contravventore non ha diritto ad essere riammesso in termini per poter effettuare l'oblazione. (fattispecie relativa a contestazione del reato di cui alla lettera b) dell'art 41 legge edilizia e condanna per il reato di cui alla lettera a) dell'art 41 della stessa legge). (V mass n 100645; (V mass n 110152).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 477, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)