diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2096 del 13/06/1969 (Rv. 341376 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO - REQUISITI - ELECTIO FORI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341376-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO - REQUISITI - ELECTIO FORI - DIFFERENZE.*

L'elezione di domicilio, ai fini della notificazione prevista dallo art.141 cod.proc.civ., deve contenere, oltre che la dichiarazione di domicilio - che, da sola, e sufficiente unicamente agli effetti della Determinazione della Competenza, ai sensi dell'art.30 dello stesso codice - anche l'indicazione della persona del domiciliatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)