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Sez. 2, Sentenza n. 5677 del 28/10/1981 (Rv. 416376 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416376-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - ELEZIONE DI DOMICILIO - REQUISITI.*

L'elezione di domicilio, ai fini della notificazione prevista dall'art. 141 cod. proc. civ., deve contenere, oltre la dichiarazione di domicilio, di per sè sufficiente unicamente agli effetti della Determinazione della Competenza territoriale, ai sensi dell'art. 30 dello stesso codice, anche l'indicazione della persona del domiciliatario. (V. 3786/81, mass. N. 414419; (V. 2129/78, mass. N. 391514; (Conf. 2096/69, mass. N. 341376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)