Sez. 3, Sentenza n. 3172 del 13/05/1986 (Rv. 446170 - 01)
NOTARIATO - PENSIONE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE - NATURA - BENEFICIARI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FIGLI MAGGIORENNI EREDI DEL NOTAIO DECEDUTO - ESCLUSIONE.*
NOTARIATO - PENSIONE - INDENNITÀ DI CESSAZIONE - NATURA - BENEFICIARI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - FIGLI MAGGIORENNI EREDI DEL NOTAIO DECEDUTO - ESCLUSIONE.*
L'indennità cosiddetta "di cessazione", prevista dall'art. 12 del d.m. 26 aprile 1948 e dall'art. 16 del d.m. 10 ottobre 1955 a favore dei notai, non integra né la restituzione di un deposito, effettuato dal notaio e gestito dalla cassa del notariato, né una indennità di fine lavoro, prevista dall'art. 2120 cod. civ. in favore del lavoratore subordinato dipendente, bensì una Forma aggiuntiva pertinente al regime pensionistico e corrispondente alla finalità di tutela del professionista che va in pensione o di determinati familiari superstiti esposti, con la sua morte e per il probabile rapporto di dipendenza reddituale da lui, a cadere in una deteriore situazione economica. Al riguardo trova applicazione la delimitazione delle categorie dei beneficiari, effettuata dall'art. 16 del d.m. 10 novembre 1955 (in modo conforme a quanto in precedenza stabilito dal d.m. 26 aprile 1948) in conformità agli indirizzi stabiliti con la norma legislativa primaria di cui al R.d.l. 27 maggio 1923 n. 1324, senza modifiche nella legge di conversione 17 maggio 1925 n. 473 - che attribuiva ampio potere regolamentare al ministro di grazia e giustizia - né con la successiva legge 3 agosto 1949 n. 577 - che ha demandato alla commissione amministrativa della cassa nazionale del notariato di stabilire misure e modalità di concessione del trattamento di quiescenza - con la conseguenza che l'"indennità di cessazione" spettando soltanto al notaio cessato per anzianità dall'Esercizio delle funzioni o deceduto durante l'Esercizio notarile, al coniuge ed ai figli minori, sempre che abbiano diritto a pensione, resta esclusa per i figli maggiorenni, eredi del notaio deceduto. (V 2424/79, mass n 398736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/05/1923 num. 1324 CORTE COST., DM 10/11/1955 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)