Sez. 5, Sentenza n. 26740 del 29/11/2013 (Rv. 629042 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni - Natura - Atto autonomo rispetto al profilo tributario - Configurabilità - Definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Ripetibilità della somma versata dal contribuente - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In materia di violazioni di norme tributarie (nella specie, relative ai benefici per l'acquisto della prima casa), l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni, disciplinato dall'art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono, con la conseguenza che, qualora il trasgressore scelga di addivenire alla definizione agevolata, prevista dal secondo comma dell'art. 17 cit., non è consentita la ripetizione delle somme pagate, dovendosi ritenere definitivamente chiuso, a quel momento, il rapporto tra contribuente e fisco in ordine alle altre conseguenze sanzionatorie delle violazioni già rilevate.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)