Sez. 1, Sentenza n. 13949 del 16/06/2006 (Rv. 590573 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Assegno senza data - Natura - Titolo nullo valido come promessa di pagamento - Consegna al creditore di assegno privo di data - Mezzo di pagamento - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
L'assegno privo dell'indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento potendo presumersi "juris tantum" l'esistenza del rapporto sottostante; pertanto la consegna al creditore di un assegno senza data di emissione non costituisce un valido mezzo di pagamento.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)