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Sez. 2, Sentenza n. 14322 del 20/06/2007 (Rv. 597910 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Emissione di assegno senza data e luogo di emissione - Assunzione del rischio del successivo completamento - Sussistenza - Responsabilità per emissione di assegno senza autorizzazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597910-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE

Chi emette un assegno bancario privo della data di emissione, valevole come da promessa di pagamento, con l'intesa che il prenditore possa utilizzare il documento come titolo di credito in epoca successiva apponendovi data e luogo di emissione, si assume la responsabilità (quanto meno a titolo di dolo eventuale) della eventuale attribuzione al medesimo documento delle caratteristiche dell'assegno bancario, e pertanto può rispondere dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386 del 1990 (come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999) se, al momento dell'utilizzazione del titolo, non vi sia l'autorizzazione ad emetterlo (v. anche Cassazione penale n. 5333 del 1999, n. 7988 del 1998).(Nella specie si trattava di assegno senza data, consegnato a titolo di garanzia ad una chiromante, alla quale l'emittente si era rivolto per ricevere prestazioni professionali, e da questa completato e posto all'incasso quando il conto corrente era già stato chiuso).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)