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Sez. 1, Sentenza n. 465 del 07/02/1975 (Rv. 373741 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - MODELLI DI UTILITA - NOVITA - NOZIONE RISPETTIVA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1975-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373741-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE - MODELLI DI UTILITA - NOVITA - NOZIONE RISPETTIVA - DIFFERENZE.*

Nel caso di invenzione industriale, la novita intrinseca, che giustifica il brevetto, deve riguardare l'applicazione tecnica di un principio scientifico ed il processo di lavorazione industriale o la macchina o il prodotto, mentre nel caso di modello di utilita la novita va riferita solo a cio che sia atto a conferire particolare efficacia o comodita di applicazione o di impiego a strumenti, utensili, macchine o parti di esse, e a modelli consistenti in particolari combinazioni di parti. (V 752/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Cod. Civ. art. 2592, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)