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Sez. U, Sentenza n. 3251 del 29/10/1974 (Rv. 371774 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - IN RELAZIONE AD UNA QUESTIONE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE RIMESSA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371774-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO - IN RELAZIONE AD UNA QUESTIONE DI ESTIMAZIONE SEMPLICE RIMESSA ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - ESCLUSIONE.*

Il giudice ordinario difetta di giurisdizione in materia di accertamento tecnico preventivo, quando l'eventuale futuro processo di cognizione concerna questione di estimazione semplice rimessa alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie. (nella specie l'aggiudicatario di un immobile, al fine di ottenere, in Sede di registrazione dell'emanando decreto di trasferimento, le agevolazioni fiscali di cui al DPR 30 giugno 1967, n 1523 sull'industrializzazione del Mezzogiorno, aveva chiesto accertarsi se l'immobile, per il suo stato e le sue condizioni, fosse qualificabile, o non, come opificio industriale). (V 1766'68, mass n 333666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)