Sez. U, Sentenza n. 1766 del 10/06/1968 (Rv. 333666 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - TECNICO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ACCERTAMENTO - IN GENERE - ACCERTAMENTO - TECNICO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITA.*
Costituiscono controversie di semplice estimazione, sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, tutte quelle in cui, al fine de3lo accertamento della sussistenza, dell'entita e della natura del reddito imponibile, si debba procedere soltanto alla Determinazione, in base a criteri empirici, di dati o di elementi di puro fatto, senza che sia necessario risolvere alcuna questione giuridica. Come nessun giudice ordinario puo accertare la Rilevanza, e la misura della Rilevanza, di elementi di fatto incidenti sulla base imponibile ai fini della tassazione in RM ne, quindi, disporre una consulenza tecnica o un'ispezione volta all'accertamento di tali elementi, cosi nessun giudice ordinario puo - senza sostituirsi arbitrariamente alla pa e alle commissioni delle imposte - emettere uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 696 e 697 cod.proc.civ. ai fini dell'accertamento futuro dell'imposta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)